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Il logo della Federazione Nazionale Sordi.Lo Statuto della Federazione Nazionale Sordi Onlus descrive dettagliatamente gli scopi dell'Associazione, i requisiti necessari per l'iscrizione e gli organi ufficiali indicando la durata di ogni carica e i rispettivi compiti.
Di seguito si riporta sia il link dal quale poter scaricare e visionare lo Statuto in formato PDF che il testo integrale:
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L'Associazione, FEDERAZIONE NAZIONALE SORDI, in forma abbreviata con l'acronimo F.N.S., è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) apolitica, apartitica, aconfessionale costituita da Associazioni, Società, Comitati e Organizzazioni Italiane, formata e gestita da persone che condividono e perseguono le finalità del presente Statuto.
La Federazione ha sede legale a Roma, Via Paolo Emilio n. 28 e sede operativa nel luogo indicato nel regolamento interno.
La Federazione si pone come scopo l'integrazione, la crescita culturale, il superamento dell'impatto dell'handicap uditivo, l'assoluta indipendenza, il miglioramento della qualità della vita di ogni individuo, la creazione di una rete di Associazioni, Comitati, Società e Organizzazioni con finalità affini a quelle del presente statuto, in armonia con gli indirizzi ed i programmi della Comunità Europea, dello Stato Italiano e degli Enti locali deputati o interessati al perseguimento degli stessi obiettivi.
Per il raggiungimento di tali finalità, la Federazione ha come obiettivo: favorire l'integrazione del sordo nella società attraverso corsi di educazione acustica e di logopedia; creare un supporto psicologico e informativo alle famiglie; supportare gli anziani nella vita quotidiana; pubblicare e divulgare testi, libri e riviste sulle sordità; eliminare le barriere psicologiche tra sordi e udenti attraverso una reciproca e concreta integrazione; accogliere i sordi stranieri perché superino le barriere linguistiche attraverso il bilinguismo; attuare corsi di formazione e specializzazione per l'abbattimento delle barriere di comunicazione, corsi di informatica, di interpretariato ed ogni altra iniziativa tesa a rendere migliore la qualità di vita degli associati; favorire il dibattito culturale, politico, medico sulla sordità; agevolare l'integrazione del sordo nell'ambito scolastico e universitario; promuovere, d'intesa con le competenti istituzioni e autorità, studi e ricerche, dibattiti sui problemi della sordità nella società civile, inclusa la promozione di iniziative popolari per proposte di legge e provvedimenti amministrativi a favore dei sordi; favorire l'inserimento dei sordi nel mondo del lavoro attraverso intese con i sindacati; tutelare, rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici degli affiliati e dei tesserati nella società, nella famiglia e nell'ambiente di lavoro; promuovere ed attuare forme di volontariato e attività del tempo libero, culturali, ricreative, turistiche, sportive; promuovere la ricezione e l'informazione delle disposizioni dell'Unione Europea per le persone disabili.
È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
La durata della Federazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta dalla Assemblea Nazionale in seduta straordinaria, con delibera di metà più uno dei componenti.
La Federazione aderisce e collabora con organizzazioni nazionali e internazionali aventi finalità similari e con gli altri organismi deputati alla tutela dei disabili fisici e sensoriali allo scopo di attingere, scambiare e diffondere esperienze e conoscenze tese a ridurre l'impatto dell'handicap uditivo.
Possono richiedere l'iscrizione tutti coloro che condividono le finalità della Federazione e intendono perseguire gli stessi obiettivi senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Non è considerata ammissibile la richiesta di iscrizione presentata da coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati di associazione mafiosa, pedofilia, reati sessuali, usura.
L'aspirante socio, maggiorenne, deve presentare domanda di ammissione alla Federazione compilando debitamente l'apposito modulo predisposto dalla segreteria della Federazione. La persona, invece, minorenne, che richiede l'ammissione a socio, deve presentare domanda controfirmata dall'esercente la potestà parentale, può partecipare alle attività della Federazione senza diritto di voto nelle assemblee e non può ricoprire cariche elettive.
L'accoglimento della domanda di ammissione è disposto dal Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza di almeno 2/3 dei componenti.
L'eventuale provvedimento di diniego all'ammissione deve essere appositamente notificato al richiedente.
Avverso la decisione presa dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso davanti alla Commissione Disciplinare della Federazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota associativa. Si acquisisce la qualità di Socio dal momento del perfezionamento dell'iscrizione.
Sono previste quattro categorie di soci: Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.
Soci Fondatori sono coloro che hanno aderito alla costituzione della Federazione ed hanno operato con grande sacrificio personale e ammirata abilità ed hanno dato luogo alla sottoscrizione e alla modifica dell'atto costitutivo ad integrazione e sostituzione del primo.
Tali soci non saranno vincolati ad oneri relativi alla quota, avranno diritto alla partecipazione alle assemblee e diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può, in ogni momento, con delibera motivata, attribuire ad altri Soci le stesse prerogative attribuite ai Soci Fondatori
Soci Onorari sono le alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento o le persone che abbiano reso servigi alla Federazione alle quali il Consiglio Direttivo ritiene opportuno conferire la qualifica di Socio Onorario.
I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
Sono esonerati di obbligazioni e da responsabilità inerenti la direzione e gestione della Federazione.
Soci Ordinari sono coloro – persona fisica o Associazione affiliata - che abbiano presentato domanda di iscrizione accolta dal Consiglio Direttivo e abbiano perfezionato la stessa con il versamento della quota di associativa.
È espressamente esclusa la possibilità di associazione temporanea.
I Soci Ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee personalmente o di essere rappresentati da un delegato. Rispondono limitatamente per le loro quote associative.
Gli Affiliati sono le Associazioni, le Società, i Comitati e le Organizzazioni che annualmente aderiscono alla Federazione attraverso la presentazione di domanda di affiliazione, il versamento della quota associativa e la rimessa di tutti i documenti richiesti quali copia dell'atto costitutivo, copia dello statuto e dichiarazione di accettazione della finalità della Federazione.
Accolta la domanda di iscrizione in seno alla Federazione, l'Associazione ammessa nomina i suoi rappresentanti delegati e ne da comunicazione al Consiglio Direttivo entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della stessa.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere o sospendere temporaneamente l'affiliazione, motivandone le ragioni.
Avverso la decisione del Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso ricorso davanti alla Commissione Disciplinare entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.
Le affiliazioni respinte possono essere riproposte l'anno successivo.
Gli Affiliati e i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale, nonché del diritto all'elettorato attivo.
Hanno, pertanto, diritto di voto: i soci Fondatori e i soci Ordinari.
I Soci e Affiliati cessano di appartenere alla Federazione nei seguenti casi:
L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione ed è costituito da tutti i Soci in regola con le quote associative.
Alla Assemblea partecipano di diritto: il Consiglio Direttivo, i Soci Fondatori e i Soci Ordinari nonché gli Affilati.
Possono assistere, senza diritto di voto, i Soci Onorari, e Soci Sostenitori.
Non possono partecipare all'Assemblea coloro che risultino colpiti da sentenze passate in giudicato e che non siano in regola con le quote associative.
L'Assemblea Nazionale può essere convocata tanto in seduta ordinaria che in seduta straordinaria:
L'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni o, in caso di urgenza, 10 (dieci) giorni rispetto la data di convocazione, mediante invito a partecipare a tutti i Soci. La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno e va notificata con qualunque mezzo (raccomandata a.r., fax, posta elettronica certificata) ed è curata dalla segreteria della Presidenza del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza anche di questi, da persona designata dalla Assemblea.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha, inoltre, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di conferire a persona con comprovata competenza giuridica o ad un notaio l'incarico di redigere il verbale dell'Assemblea fungendo, questi, da Segretario.
L'Assemblea, in seduta ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L'assemblea riunita, in seduta straordinaria, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
È ammesso l'intervento di un socio assente, qualora conferisca delega per iscritto esclusivamente ad altro Socio o rappresentante di Associazione od Ente; le deleghe non hanno limiti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può, inoltre, scegliere due scrutatori fra i presenti all'Assemblea o persone esterne.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce la Federazione, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, propone la quota associativa, approva i Regolamenti Sociali, può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea Nazionale.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri: un Presidente e un Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare ed eleggere uno o più membri anche tra soggetti non soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in seduta ordinaria, una volta al bimestre e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure, quando lo richiedano almeno tre componenti del Consiglio stesso.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatte su un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza più uno degli aventi diritto a partecipare. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo.
Le delibere sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo della Federazione.
L'Assemblea Nazionale determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni cinque; i componenti del Consiglio sono rieleggibili.
Qualora nel Consiglio Direttivo, durante il mandato, si producano vacanze per tre volte consecutive qualsiasi motivo, il Consiglio stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale.
I Consiglieri si obbligano a non ricoprire cariche elettive concorrenti con la Federazioei e a non fare attività in contrasto con la Federazione stessa.
Il Consiglio potrà invitare alle riunioni, a titolo consultivo, professionisti che abbiano speciale competenza per discutere questioni particolari che interessano i vari campi di azione dell'Associazione.
Il Presidente del consiglio direttivo presiede il Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie.
Il Presidente sovrintende alle attività, alla direzione e gestione della Federazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Nazional e ha l'uso della firma sociale.
Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia limitatamente a determinati atti o categorie di atti.
La carica del Presidente ha durata non inferiore a cinque anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni giustificabili o di impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con la persona del Vicepresidente e questi rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea Nazionale.
Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, lo sostituisce in caso di temporanea assenza in tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
Non può, tuttavia, stipulare contratti, né intrattenere azioni legali o controversie giudiziarie senza l'esplicita autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Viene scelto fra persone di comprovata capacità e fiducia, e i suoi compiti vengono determinati dal regolamento generale interno.
Partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Viene sostituito dal Consiglio Direttivo in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza giustificata.
Il Consiglio Direttivo incaricherà una persona esterna che abbia comprovata capacità, fiducia e professionalità.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Provvede alla tenuta dei libri contabili, ai prelievi bancari, ai versamenti e ai pagamenti firmando congiuntamente al Presidente Nazionale.
Il Coordinatore Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo con durata di cinque anni ed è rieleggibile.
Il Coordinatore Regionale si interporrà tra la Federazione Nazionale e le Associazioni Locali per realizzare un interscambio tra le due entità.
Ha il compito di raccogliere in sede locale le richieste e le necessità proprie di quella Regione al fine di superare le barriere culturali e agevolare l'integrazione dei sordi nella società civile e di rappresentarle al Consiglio Direttivo.
E' facoltà del Coordinatore Regionale nominare un Delegato Provinciale al fine di un ulteriore decentramento per la maggiore realizzazione dello scopo sociale.
Il Coordinatore Regionale, così come il Delegato Provinciale, non possono assumere incarichi, svolgere attività e ricoprire cariche elettive che siano in contrasto con la Federazione.
Il Coordinatore Regionale verrà chiamato a partecipare al Consiglio Direttivo qualora ne ravvisi la necessità.
Il Comitato è composto da 3 a 5 membri che possono essere eletti anche tra persone non socie.
Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato di Consulenza che rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Il Comitato nomina fra i suoi membri un Presidente il quale manterrà i necessari contatti con il Presidente o, in mancanza, il Vicepresidente, del Consiglio Direttivo.
Il Comitato di Consulenza svolge funzioni consultive, affiancando il Consiglio Direttivo in tutte quelle attività e manifestazioni della Federazione in cui necessitano specifiche competenze.
Ha il compito di suggerire, indirizzare, informare quanto deliberato dalle amministrazioni pubbliche e da privati sulla concessione di agevolazioni o benefici a favore della categoria.
Può intervenire, con uno o più membri, su mandato del Presidente, a rappresentare, difendere in ambito amministrativo, giudiziario e politiche di lavoro.
In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, il Comitato può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima Assemblea Nazionale convocata per qualsiasi motivo.
I membri della Commissione Disciplinare potranno variare da tre a cinque e sono nominati dal Consiglio Direttivo, ricoprono la carica per cinque anni e potranno essere rieletti.
La Commissione Disciplinare sorveglia la gestione e l'andamento della Federazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.
Alla Commissione Disciplinare è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che fra Soci o fra Federazione e Soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi inappellabili.
La Commissione Disciplinare nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà anche il compito di mantenere i contatti necessari e opportuni con il Presidente del Consiglio Direttivo e con il Comitato di Consulenza.
La Commissione Disciplinare si riunisce ogni qual volta il Presidente la convochi e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due membri del Consiglio Direttivo.
La Commissione Disciplinare deve essere formalmente invitata, a mezzo raccomandata a/r, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.
A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso la Federazione e ad una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
I provvedimenti e le relative sanzioni saranno deliberati dal Consiglio Direttivo in un'assemblea alla presenza di un componente della Commissione Disciplinare a porte chiuse alla quale può partecipare il socio interessato che verrà informato, a mezzo raccomandata a.r., di tale assemblea 10 (dieci) giorni prima. Se l'interessato si presenterà nel giorno e nel luogo indicato nella lettera di convocazione si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non potrà essere più ammesso nell'Associazione.
La gestione della Federazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da un numero di tre membri.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea Nazionale, durano in carica un anno, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee alla Federazione, avendo riguardo della loro competenza.
Essi dovranno redigere la loro relazione all'Assemblea Nazionale relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo e potranno procedere in qualsiasi di momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Le entrate della Federazione sono costituite:
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte della Federazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
E' fatto divieto di distribuire, in modo anche indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E' altresì obbligatorio impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità della Federazione sono affidate al Tesoriere, secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve redigere il bilancio annuale.
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza dei 2/3 della Assemblea Nazionale appositamente convocata.
In caso di scioglimento della Federazione l'Assemblea Nazionale designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di Consulenza o, in mancanza, dalla Assemblea Nazionale o dai liquidatori.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione allo Statuto o che fosse comunque connessa ad esse, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e Comitato di Consulenza.
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Letto, approvato, sottoscritto a Roma il 10 aprile 2010.
Costanza Antonio, Giardini Pietro, Annese Antonio, Albanese Pietro, Travaglino Pietro,Rubino Giovanni, Cesarano Marcello, Ponzo Giuseppe e Stellacci Michele.